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Nuova disciplina Apprendistato professionalizzante

Con l’accordo del 4 aprile 2019, ANCE, AGCI, ANCPL-LEGACOOP e CONFCOOPERATIVE Federlavoro e Servizi con FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, hanno disciplinato, per i dipendenti delle imprese edili industriali e cooperative, l’apprendistato per i contratti stipulati dal 1° aprile 2019.
In sintesi vengono individuate nella presente circolare le prime indicazioni utili a coloro che intendono utilizzare lo strumento dell’apprendistato di cui all’art. 92 del CCNL. (allegato)
Limiti numericiIl numero complessivo di apprendisti assumibili non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso l’impresa. Nelle aziende con meno di 10 unità il rapporto non può superare il 100%.
Qualificazione professionale Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve indicare la prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine del rapporto, il piano formativo individuale.
Piano formativo individuale – L’accordo contrattuale ha individuato nella Scuola Edile/Ente unico il soggetto a cui è stato demandato il compito di assistere l’impresa nell’ elaborazione del PFI sulla base di formulario elaborato dal FORMEDIL, che sarà allegato al contratto individuale di lavoro come parte integrante dello stesso.

Alla Scuola Professionale Edile e CPT di Firenze sono attribuiti dal contratto i seguenti compiti:

  • Definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalla regione d’intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali aderenti;
  • Formazione dei tutor aziendali (nel caso essi abbiano meno di tre anni di esperienza nel settore)
  • Assistenza e accompagnamento per l’impresa e l’apprendista, nel percorso di inserimento lavorativo.

Le ore di formazione da svolgere sono non meno di 80 di media annua con somma totale di 240 nei tre anni di apprendistato, che devono essere svolte in via prioritaria presso la Scuola Edile, la quale organizzerà dei moduli settimanali, oppure presso l’impresa sotto la guida del tutor aziendale, il tutto secondo il PIF allegato al contratto.
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa, il datore non ha obblighi retributivi mentre per le ore di formazione all’interno dell’azienda è dovuto il 10% della retribuzione.
E’ prevista la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti con fondi paritetici interprofessionali ed altre forme di finanziamento regionale che dovessero essere messe in atto.
Si invitano pertanto le aziende interessate ad iscriversi quanto prima ai corsi che saranno in programma presso la nostra Scuola a partire dal mese di Settembre 2019, coloro che sono interessati potranno avere informazioni più dettagliate anche direttamente presso la vostra azienda previo appuntamento da fissare direttamente con il resp. dell’Area Formazione Arch. Alessandro Alfaioli – info@scuolaedile.simonemontanari.com – tel. 0554625035
Allegato Disciplinare dell’apprendistato – CCNL Industria e cooperazione